Ci siamo quasi: stanno per cambiare ancora una volta le regole per la certificazione energetica. Il 2 ottobre dello scorso anno, infatti, il calcolo delle prestazioni energetiche ha già subito un grosso cambiamento grazie alle nuove UNI TS 11300, parte 1 e 2. Ed ora stanno per essere pubblicati i nuovi decreti attuativi previsti dalla legge 90/2013 (di conversione del D.L. 63/2013) che ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE).
Nello specifico stiamo parlando di:
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decreto requisiti minimi, già approvato il 25 marzo dalla Conferenza unificata
- nuove linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici
Il nuovo APE avrà un volto completamente nuovo e sono previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero. Si precisa che i nuovi decreti (requisiti minimi e linee guida per la certificazione energetica) non sono ancora stati pubblicati in Gazzetta e, quindi, le nuove regole non entreranno in vigore prima del 1° luglio 2015.
Il decreto che dovrà essere pubblicato a breve contiene le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), in sostituzione al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009. Obiettivo è quello di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica.
Per quanto riguarda i contenuti, il nuovo APE dovrà esprimere la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.
Inoltre la classe energetica dovrà essere determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale (somma di tutti gli indici), espresso in energia primaria non rinnovabile.
L’APE dovrà contenere i consumi relativi a tutti i servizi energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione artificiale, ventilazione meccanica, trasporto di persone e cose).
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Entrando nello specifico, il nuovo APE dovrà contenere:
a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile
c) la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva)
d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica e) le emissioni di anidride carbonica
f) l’energia esportata
g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica
h) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
Sarà predisposto un sistema informativo comune in tutta Italia, denominato SIAPE, in cui verranno raccolti tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le Regioni possano attivare i relativi controlli.