La casa non è più considerata solo un bene esteticamente piacevole o prezioso, ma un oggetto altamente tecnologico e prestazionale che viene finalmente riconosciuto come un luogo confortevole, salubre ed economicamente sostenibile.
La riduzione dei consumi energetici e la migliore qualità della vita, grazie anche alla corretta progettazione del comfort acustico, non sono più richieste di alcuni illuminati ma una necessità di tutti.
Di seguito verranno illustrate le novità legislative e le soluzioni innovative per raggiungere le performance richieste per gli edifici del futuro. L’edificio ad energia quasi zero non è più così lontano.
Inquadramento
In materia di efficienza energetica la Comunità Europea ha indicato ai Paesi membri la strada da percorrere con la direttiva 2002/91/CE “Rendimento energetico nell’edilizia” detta anche EPBD, ovvero Energy Performance Buildings Directive.
L’Italia ha risposto a questa chiamata a più riprese, pubblicando diversi decreti legislativi.
Il DLgs 192/2005 recepisce la Direttiva a livello nazionale ed entra in vigore l’8 ottobre 2005. Il suo contenuto viene modificato e integrato dal DLgs 311/06 che entra in vigore il 2 Febbraio 2007. Successivamente vengono pubblicati i decreti attuativi di riferimento ossia il DPR 59/09 sui requisiti minimi da rispettare e le Linee Guida Nazionali uscite con il DM 26/06/2009 sul tema della certificazione energetica.
Ma le cose cambiano a luglio 2010 quando entra in vigore la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell’edilizia che ha mandato in pensione la Direttiva 2002/91/CE.
La risposta a tale Direttiva tarda ad arrivare e nel giugno 2013 viene pubblicato il DL 63/13 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, che entra in vigore il 6 giugno 2013.
Tale documento viene convertito in Legge ad agosto con la Legge 90/13.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio sono stati pubblicati i decreti ministeriali rispettivamente relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla certificazione energetica. Con questi provvedimenti, anche in Italia trova piena attuazione la Direttiva 2010/31/UE, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, modificato ed integrato con la Legge 90/2013.
E’ altrettanto noto però che, in base alla cosiddetta “clausola di cedevolezza”, le disposizioni nazionali si applicano solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento ed attuazione della Direttiva.
Ricordiamo in proposito che attraverso la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la nostra Regione ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25 della “nuova” Legge Regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica.
Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.
L’obbligo di rispetto dei nuovi requisiti di prestazione energetica decorre dal 1° ottobre 2015, evitando così l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali: i progettisti della nostra Regione si troveranno quindi ad operare avendo a disposizione un quadro normativo completo, organico e sistematico di requisiti da rispettare per il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo Atto;
Con l’emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso l’incremento degli “edifici ad energia quasi zero”: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale – i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2017.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Analogamente a quanto previsto dalla attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche i questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologico interessati dall’intervento. Viene inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Vengono definite le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
Applicazione e requisiti minimi
Gli ambiti di applicazione cambiano rispetto a quelli attuali e vengono introdotte nuove definizioni non corrispondenti con quelle classiche degli interventi da testo unico.
In funzione dell’ambito di intervento e della categoria di edificio vengono indicate determinate prescrizioni da rispettare.
In funzione delle prescrizioni potremmo distinguere due ambiti di applicazione principali:
1. Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamente volumetrici (come definiti in tabella) e ristrutturazioni importanti di primo livello
2. Ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche
PRESCRIZIONI COMUNI
Ci sono alcune verifiche che vengono richieste a tutti gli ambiti di applicazione previsti nel decreto a parte le eccezioni specifiche.
a. Verifiche termo igrometriche che prevedono la verifica di assenza di condensa interstiziale e la verifica di assenza del rischio di formazione di muffa, requisiti sicuramente più restrittivi rispetto a quanto previsto dall’attuale legislazione in merito. La verifica deve essere eseguita con riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 13788 e nelle condizioni delle classi di concentrazione definite nella stessa.
b. Miglioramento delle prestazioni estive:
- a. Si preveda l’utilizzo di materiali ad elevata riflettenza solare (0,65 per le coperture piane e 0,3 per le coperture a falda)
- b. Utilizzo di tecnologie di climatizzazione passiva
c. Obbligo a trattamenti dell’acqua
d. Verifiche sugli impianti di micro generazione
e. Verifiche sull’efficienza di ascensori e scale mobili
L’EDIFICIO DI RIFERIMENTO
Il calcolo dei fabbisogni energetici limite deve essere eseguito partendo da un edificio di riferimento e la verifica non sarà più un confronto con valori tabellati. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno dell’edificio reale e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
L’EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO
L’articolo 4-bis introdotto nel DLgs 192/05 dalla Legge 90/13 indica che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.